Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 15 settembre 2005. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art3 · fonte del testo