Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 2002 al 16 settembre 2003. 475 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intendono per:
tolto: a) "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
tolto: b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o piu' il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
tolto: c) "diritti esclusivi": i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area geografica;
tolto: d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
tolto: e) "rete televisiva via cavo": una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;
tolto: f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonche' per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
tolto: g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale e' autorizzato ad operare. L'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;
tolto: h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-03-04;21~art1 · fonte del testo
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