Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78.
Abrogato dal 16 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78.
Abrogato dal 16 giugno 2012
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 2002 al 16 giugno 2012. 364 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) attrezzature a pressione trasportabili:
tolto: 1) tutti i contenitori, (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole come definite nell'allegato A alla direttiva 94/55/CE, e dalle disposizioni interne di recepimento);
tolto: 2) tutte le cisterne, comprese le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna, utilizzati per il trasporto di gas della classe 2, ai sensi degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, nonche' per il trasporto di talune sostanze pericolose di altre classi, indicate nell'allegato VI al presente decreto, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto. Non costituiscono attrezzature a pressione trasportabili, ai fini del presente decreto, le attrezzature soggette alle prescrizioni generali di esenzione applicabili a piccole quantita' ed ai casi particolari previsti dall'allegato A alla direttiva 94/55/CE e dall'allegato alla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento, nonche' i diffusori di aerosol (numero ONU 1950) e le bombole per gas per apparecchi di respirazione;
tolto: b) marchio: il simbolo di cui all'articolo 10;
tolto: c) procedure di valutazione della conformita': le procedure previste dall'allegato IV, parte I;
tolto: d) rivalutazione della conformita': la procedura volta a valutare a posteriori, a richiesta del proprietario, del suo mandatario stabilito nella Comunita' o del detentore, la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili gia' esistenti e messe in funzione anteriormente alla data di cui all'articolo 15, commi l e 2 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro le date ivi indicate, alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento;
tolto: e) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri;
tolto: f) organismo notificato: un organismo di ispezione designato dall'autorita' competente a norma dell'articolo 8 ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli allegati I e II;
tolto: g) organismo autorizzato: un organismo di ispezione designato dall'autorita' competente a norma dell'articolo 9 ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli allegati I e III.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2012, N. 78
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-02-02;23~art2 · fonte del testo
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