Art. 6 — Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento

L'attivita' scientifica di base degli Istituti e' diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanita' pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti e' finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ((...)) e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attivita' scientifica di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero della sanita', mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale. L'attivita' di assistenza sanitaria svolta dagli istituti e' finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialita' di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Testo vigente dal 23 giugno 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 338/1994

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1994

    Il d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269, recante il riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevedendo che l'attività di ricerca degli istituti è finanziata direttamente dallo Stato e che l'attività di assistenza sanitaria è invece finanziata dalle regioni sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale di alta specialità, non appare lesivo della legge di delega e delle competenze regionali sotto il profilo della lamentata impossibilità di programmazione e di controllo della spesa da parte delle regioni per l'attività sanitaria. Infatti la qualificazione delle strutture e dei presidi ospedalieri degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione ne determina, per la parte assistenziale, il regime finanziario, che è quello proprio delle omologhe "aziende", la cui gestione è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate, con un finanziamento la cui concreta determinazione è riservata alle regioni entro una misura massima (in una percentuale pari cioè all'80% dei costi complessivi, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 502/1992). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 6, terzo e quinto comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 2 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 3 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1993 al 23 giugno 2001. 9 parole tolte.

… stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tolto: determinati secondo le indicazioni della commissione della ricerca sanitariaaggiunto: ... e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attivita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art6 · fonte del testo

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