Al patrimonio e alla contabilita' degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Gli istituti con personalita' giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

Testo vigente dal 3 agosto 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art5 · fonte del testo