Nell'art. 5:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo comma - come sostituito dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - della legge 23 dicembre 1978, n. 833.";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con provvedimento regionale. Tale provvedimento costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovra' avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e tasse.";
  • c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi' come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevede- ndo:
  • a)la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
  • b)l'adozione del bilancio pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
  • c)la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
  • d)la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
  • e)l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo.";
  • d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.";
  • e)e' aggiunto dopo il comma 5 il seguente: " 6. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1995 e viene mantenuta in via provvisoria la vigente contabilita' finanziaria.".

Testo vigente dal 15 dicembre 1993

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/2003

    Questione inammissibile
    14 marzo 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo risultante dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e del medesimo art. 5 nel testo risultante dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 1, lettera p) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in materia di trasferimento da province e comuni alle unità sanitarie locali di beni mobili e immobili. Infatti, a) il rimettente omette ogni motivazione riguardo alla applicabilità al caso di specie della norma censurata quale modificata dal d.lgs. n. 229 del 1999; b) il rimettente omette di considerare che la norma censurata è stata emanata in base ad una legge delega diversa da quella indicata; c) il rimettente omette di effettuare valutazioni sulla effettiva portata e sul significato della norma censurata.

    Art. 6 Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 5 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 98/1997

    Questione infondata
    18 aprile 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 97 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. p), l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e 5, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, l. n. 421 del 1992), come sost. dall'art. 6, d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs. n. 502 del 1992), nella parte in cui non prevedono, previa conferenza dei servizi, da attivarsi a cura della Regione, una disciplina di trasferimento alle unità sanitarie locali dei beni già di proprietà comunale e utilizzati a fini di igiene pubblica e di sanità, prima dell'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in quanto - posto che la l. n. 833 del 1978, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, aveva istituito le UU.SS.LL. quali modalità organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13); che in tali UU.SS.LL. sono venute a confluire le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge, altre (come le province) private dalle loro precedenti funzioni in materia; che i beni mobili e immobili e le attrezzature di tali soggetti, non potendo essere intestati alle UU.SS.LL., sono stati trasferiti al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. stesse (artt. 65 e 66); che, siccome anche i comuni esercitavano funzioni in materia igienico-sanitaria con beni già ricompresi nel patrimonio comunale, l'art. 66, comma 3, l. n. 833 del 1978 ne ha previsto l'affidamento alla gestione delle UU.SS.LL.; che con la l. n. 421 del 1992 (art. 1, lett. d) e con il d.lgs. n. 502 del 1992 (art. 3, comma 1) queste ultime sono state configurate come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, nonché, fra l'altro, di autonomia patrimoniale e che, a questo fine, le disposizioni impugnate hanno previsto il trasferimento alle aziende di determinati beni mobili ed immobili, lasciando, invece, fuori del trasferimento i succitati beni di cui all'art. 66, comma 3, l. n. 833 del 1978 - tra i contenuti dei parametri invocati (buon andamento della p.a. e diritto alla salute) e il contenuto delle norme impugnate (la consistenza del patrimonio delle UU.SS.LL.) esiste un'incolmabile distanza che impedisce di trarre dai primi conseguenze dirette e costituzionalmente necessarie rispetto al secondo, considerando che in nessun modo potrebbe dirsi che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico sia già implicitamente contenuta nella Costituzione e possa dunque essere determinata attraverso l'interpretazione di essa, e tenuto anche conto che l'alternativa, implicitamente posta dalla questione, non è tra l'appartenenza dei beni contestati al patrimonio delle UU.SS.LL. e l'impossibilità di utilizzazione da parte delle stesse per i loro fini istituzionali, bensì solo quella fra l'ascrizione dei beni contestati a uno o all'altro patrimonio, ferma restandone la gestione da parte delle unità sanitarie locali. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 6 Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 · Art. 97 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517~art6 · fonte del testo

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