Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura. Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione continua del personale.

Testo vigente dal 3 agosto 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 338/1994

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1994

    Poiché l'art. 1 della legge n. 421 del 1991, di delega al Governo in materia di sanità, enuncia tra le proprie finalità l'ottimale e razionale utilizzazione delle risorse e la migliore efficienza del servizio sanitario nazionale, di modo che il riordinamento si espande, in via generale, allo studio ed all'applicazione di nuovi modelli organizzativi, non si ravvisa eccesso di delega nella disposizione adottata dal legislatore delegato, con la quale, nel procedere al riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si sono estese le finalità di tali istituti sino a comprendere la ricerca, non solo nel campo biomedico, ma anche nel settore dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, il cui studio viene a costituire, del resto, un elemento strettamente connesso alla ricerca biologica; esso infatti consente l'elaborazione e la verifica di protocolli di diagnosi e cura che richiedono attività coordinate e complesse, la cui fattibilità in rapporto ai profili organizzativi è necessario valutare, per apprezzare la possibilità di un'effettiva diffusione applicativa della ricerca, elaborando i relativi modelli di prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 76 - in relazione a l. 23 ottobre 1992, n. 421 - 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 269). - S. n. 124/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 2 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 3 Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico · Art. 76 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269~art1 · fonte del testo

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