Art. 7 — Patrimonio
Il patrimonio delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati e' costituito da:
- a)i beni mobili e immobili di proprieta';
- b)i conferimenti degli eventuali partecipanti;
- c)i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere, che siano accettati dagli Organi competenti. Costituiscono ricavi delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati:
- a)i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
- b)i frutti e le rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
- c)i proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' strumentali di cui all'articolo 9;
- d)i lasciti, le donazioni, le eredita' e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati a patrimonio. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati adottano la contabilita' di tipo economico-patrimoniale. Entro novanta giorni dal loro insediamento, i consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS redigono la stato patrimoniale, individuando i beni direttamente utilizzati per gli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili. Il regime fiscale relativo alle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati a favore delle Fondazioni IRCCS, di cui all'articolo 2, comma 1, e' determinato, al fine di assicurare l'armonizzazione delle disposizioni recate dall'articolo 42, comma 1, lettera l), e dal com-ma 3, del medesimo articolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in sede di attuazione dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Testo vigente dal 27 ottobre 2003
