Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita' produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario. L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo' sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Testo vigente dal 4 settembre 2013

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2003 al 4 settembre 2013. 185 parole tolte, 339 parole aggiunte.

Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che tolto: violi le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, e quelle di cui al numero 8 dell'allegato A, nonche' aggiunto: viola i divieti di cui all'articolo 3tolto: , e' punito con la aggiunto: e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 1.550,00 euro a 9.300,00 euro. L'autorita' competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli, puo' sospendere l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5 aggiunto: euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, tolto: lettera a). La sospensione e' automaticamente revocata in caso di reiterazione delle violazioni e non puo' essere concessa in caso di recidiva aggiunto: ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme. Nel caso di tolto: reiterazione delle violazioni aggiunto: ripetizione della violazione di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta tolto: la sospensione dell'attivita' svolta, a fine ciclotolto: , aggiunto: produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi tolto: con riferimento alle unita' produttive risultate non conformi; nell'ipotesi di sospensione dell'attivita', il proprietario o il detentore e' tenuto comunque ad assicurare il benessere delle galline ovaiole. Fermo aggiunto: per ogni unita' produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario. tolto: Il proprietario o detentore che ometta di richiedere la registrazione prevista all'articolo 4, commi 1 e 3, entro i termini indicati al medesimo articolo 4, e' punito con la aggiunto: L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo' sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 515,00 euro a 3.090,00 euro, nonche' la sospensione dell'attivita' aggiunto: euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino all'avvenuta registrazione tolto: dello stabilimento di allevamento; all'accertamento di tale violazione consegue sempre la registrazione d'ufficio dell'allevamento,aggiunto: , che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7. aggiunto: Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267~art7 · fonte del testo

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