Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro. Il proprietario o detentore che viola la disposizione di cui all'allegato III, punto 1, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 750 euro a 2.250 euro. Il proprietario o detentore che omette di porre in essere le azioni di cui all'allegato III, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, in sede di primo accesso ispettivo, valutata la gravita' delle carenze riscontrate, puo' indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine. Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite nel termine prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La procedura prevista dal comma 4 non si applica al trasgressore recidivo e nell'ipotesi di commissione delle violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 6. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'attivita' svolta, a fine ciclo, per la durata dell'intero ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi. E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza. Nel periodo di sospensione dell'attivita' non vengono computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario. Il detentore, privo del certificato di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro. Il detentore che viola la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. Il proprietario che non ottemperi all'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 9.300 euro.

Testo vigente dal 5 novembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181~art8 · fonte del testo

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