Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al presente decreto, prima dell'inizio dell'attivita'. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivo unico, in conformita' a quanto prescritto all'allegato E al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri gia' in uso per i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la registrazione degli allevamenti, nonche' il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimento di allevamento in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento gia' in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare l'attivita' qualora non abbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumo umano. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun allevamento puo' iniziare l'attivita' qualora non sia stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilire con disposizione regionale.

Testo vigente dal 20 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267~art4 · fonte del testo

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