Art. 25 — Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepisce le disposizioni per l'adeguamento dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate, come stabilito con procedura prevista in ambito europeo, al progresso tecnico e scientifico:
- a)requisiti in materia di tracciabilita' del percorso;
- b)informazioni da fornire ai donatori;
- c)informazioni da richiedere ai donatori, comprese l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore;
- d)requisiti relativi all'idoneita' dei donatori di sangue e di plasma e al controllo del sangue donato che comprendono:
- 1)criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe;
- 2)criteri di esclusione temporanea;
- e)requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;
- f)requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e dei componenti del sangue;
- g)requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;
- h)norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di qualita' per le strutture trasfusionali;
- i)procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e modulo della notifica.
Testo vigente dal 23 gennaio 2008
