Art. 19 — Modalità di conservazione, trasporto e distribuzione
I servizi trasfusionali garantiscono che le modalita' di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e di emocomponenti siano conformi alle disposizioni vigenti, coerenti con il disposto di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e). Le unita' di raccolta garantiscono la conservazione e il trasporto del sangue e degli emocomponenti raccolti in conformita' alle procedure tecniche stabilite dal servizio trasfusionale di riferimento.
Testo vigente dal 23 gennaio 2008
