Art. 13 — Informazioni da fornire ai candidati donatori

Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta provvedimenti affinche' i candidati donatori di sangue e di emocomponenti ricevano adeguate informazioni come previsto dalle disposizioni relative ai protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b).

Testo vigente dal 23 gennaio 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-20;261~art13 · fonte del testo