Art. 20 — Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e agli emocomponenti
I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta, per le attivita' rispettivamente svolte, garantiscono la rispondenza dei requisiti di qualita' e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con il disposto di cui all'articolo 25, comma 1, lettera f).
Testo vigente dal 23 gennaio 2008
