Art. 6 — Mancata esecuzione del bonifico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2000 al 1 marzo 2010. 400 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all'ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all'importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:
tolto: a) dell'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell'ordine di bonifico e quella dell'accredito;
tolto: b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante. La somma prevista dal comma 1 e' messa a disposizione dell'ordinante entro quattordici giorni lavorativi bancari dalla sua richiesta, salvo che l'importo del bonifico sia stato accreditato nel frattempo sul conto dell'ente del beneficiario. L'ordinante non puo' chiedere la restituzione della somma prevista dal comma 1 prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 4, comma 1. Nel caso previsto al comma 1, l'ente intermediario che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero rimborsa, a proprie spese, l'importo del bonifico, comprensivo di spese e interessi, all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine di eseguire il bonifico stesso, che lo restituisce all'ordinante, salvo che la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero sia imputabile all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine; in tale ultimo caso, l'ente intermediario si adopera comunque per rimborsare l'importo del bonifico. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero e' imputabile a un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario o all'ente del beneficiario, quest'ultimo ente mette a disposizione del beneficiario l'importo previsto dal comma 1 e si adopera per il buon fine dell'operazione. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico e' imputabile a un errore o a un'omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al proprio ente o alla mancata esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero da parte dell'ente intermediario scelto dall'ordinante stesso, tutti gli enti si adoperano per rimborsare l'importo del bonifico. Nel caso in cui l'importo sia recuperato, in tutto o in parte, dall'ente dell'ordinante, l'ente e' tenuto a metterlo a disposizione dell'ordinante; gli enti che hanno partecipato all'operazione di recupero non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi e possono dedurre dall'importo del bonifico le spese documentate sostenute per l'operazione di recupero. Ove il bonifico venga eseguito o il relativo importo venga restituito all'ordinante, successivamente al trasferimento dell'importo di cui al comma 1, a seconda dei casi, all'ordinante o al beneficiario, questi ultimi sono tenuti a restituire tempestivamente tale importo trattenendo gli interessi e le spese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;253~art6 · fonte del testo
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