Art. 4 — Tempi di esecuzione e indennizzo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2000 al 1 marzo 2010. 304 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ente dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei termini indicati nel comma 1, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini e' imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante. L'indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile all'ordinante non e' dovuto alcun indennizzo. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso e' accreditato sul conto del medesimo ente. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario. L'indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile al beneficiario, non e' dovuto alcun indennizzo. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;253~art4 · fonte del testo
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