Art. 5 — Esecuzione del bonifico secondo le istruzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2000 al 1 marzo 2010. 228 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A partire dalla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, gli enti eseguono il bonifico per l'intero importo, salvo il caso in cui l'ordinante abbia espressamente indicato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono addebitate, in tutto o in parte, al beneficiario, e quindi dedotte dall'importo del bonifico. Quanto disposto al comma 1 non pregiudica la possibilita', per l'ente del beneficiario, di addebitare a quest'ultimo le spese relative alla gestione del suo conto, secondo le norme e le condizioni applicabili; tale addebito non puo' comunque essere utilizzato dall'ente per sottrarsi agli obblighi fissati nel comma 1. Quando, in violazione di quanto disposto dal comma 1, l'ente dell'ordinante effettua una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero, lo stesso ente, su richiesta dell'ordinante, trasferisce senza indugio al beneficiario la somma corrispondente all'importo detratto, salvo che l'ordinante chieda che l'importo sia messo a sua disposizione. L'importo detratto e' trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente dell'ordinante. L'ente intermediario che effettua una detrazione in violazione di quanto disposto dal comma 1, trasferisce senza indugio all'ente dell'ordinante o, se l'ente dell'ordinante lo richiede, al beneficiario, la somma corrispondente all'importo detratto. L'importo detratto e' trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente intermediario che ha effettuato la detrazione. L'ente del beneficiario che non ha eseguito il bonifico transfrontaliero nel rispetto delle istruzioni dell'ordinante rimborsa senza indugio al beneficiario a proprie spese qualsiasi importo indebitamente detratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;253~art5 · fonte del testo
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