Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Abrogato dal 1 marzo 2010
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2000 al 1 marzo 2010. 385 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Nel presente decreto legislativo si intende per:
tolto: a) "direttiva", la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;
tolto: b) "banca", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
tolto: c) "altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attivita' effettua bonifici transfrontalieri;
tolto: d) "ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;
tolto: e) "ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
tolto: f) "cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;
tolto: g) "cause di forza maggiore", circostanze anormali e imprevedibili, esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;
tolto: h) "giorno lavorativo bancario", un giorno di operativita' delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;
tolto: i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;
tolto: j) "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facolta' di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;
tolto: k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;
tolto: l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
tolto: m) "beneficiario", la persona fisica o giuridica a favore della quale e' messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;
tolto: n) "interesse legale", il tasso di interesse previsto dall'articolo 1284 del codice civile;
tolto: o) "data di accettazione", la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-28;253~art1 · fonte del testo
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