Art. 8 — Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252
All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Depositario»;
- b)al comma 1 le parole: «una banca distinta» sono sostituite dalle seguenti: «un soggetto distinto»; e le parole:«di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:«di cui all'articolo 47»;
- c)al comma 2 le parole:«La banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti:«Il depositario»;
- d)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.».
Testo vigente dal 25 marzo 2014
