Art. 58-sexies — Conto di garanzia per il deposito della dotazione di capitale e conto delle attività liquide

((Gli strumenti e le attivita' costituenti la dotazione di capitale necessaria per rispettare i requisiti patrimoniali disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, sono depositati su un conto di garanzia detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.)) ((Gli strumenti e le attivita' depositati sul conto di garanzia sono utilizzabili esclusivamente in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure, ovvero quando, previa autorizzazione della Banca d'Italia, il loro utilizzo consente di prevenire o rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della succursale. In quest'ultimo caso, la dotazione di capitale e' successivamente ripristinata. Gli strumenti e le attivita' depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della banca depositaria. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della banca di Stato terzo o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori della banca depositaria o nell'interesse degli stessi.)) ((Sul conto di garanzia non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto a crediti vantati dalla banca depositaria nei confronti della banca di Stato terzo.)) ((Il contratto di conto di garanzia e' redatto per iscritto a pena di nullita' e contiene l'esatta indicazione degli strumenti e delle attivita' depositati.)) ((La riduzione degli strumenti e delle attivita' depositati sul conto di garanzia e' autorizzata dalla Banca d'Italia. La banca depositaria e' solidalmente responsabile della riduzione degli strumenti e delle attivita' depositati effettuata in assenza di autorizzazione della Banca d'Italia o in difformita' dall'autorizzazione stessa. Ogni altro atto di disposizione del conto di garanzia, incluse le modifiche della composizione di strumenti e attivita' depositati, e' preventivamente notificato alla Banca d'Italia, che puo' vietarlo o sospenderlo.)) ((Le succursali depositano le attivita' liquide mantenute per soddisfare i requisiti di liquidita' disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 58-quinquies, comma 4, su un conto, diverso da quello di cui al comma 1, detenuto presso una banca italiana non appartenente al gruppo della banca di Stato terzo.)) ((Le attivita' liquide che residuano dalla gestione ordinaria del conto di liquidita' sono utilizzabili solo in caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo, n. 180 del 2015, o di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95 della succursale, secondo le disposizioni e i principi che regolano tali procedure.)) ((Il conto di garanzia e il conto delle attivita' liquide possono essere trasferiti presso un'altra banca depositaria, previa autorizzazione della Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite.)) ((Gli amministratori e i sindaci delle banche depositarie di cui ai commi 1 e 6 forniscono, su richiesta della Banca d'Italia, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.)) ((Gli strumenti e le attivita' depositati sui conti di garanzia e di liquidita' sono utilizzabili, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in caso di decadenza o revoca ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 9 e 10, ovvero in caso di riconoscimento delle misure di risoluzione adottate nei confronti della banca di Stato terzo ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 180 del 2015.)) ((La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del presente articolo.)) 118

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208

118

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art58sexies · fonte del testo

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