Art. 60-quinquies — Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in
All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: "3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi".
Testo vigente dal 24 giugno 2017
