Art. 19-quater — Sanzioni amministrative

Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ((a euro 500.000)), con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze:

  • a)nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ((a euro 500.000));
  • b)non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonche' in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ((a euro 500.000));
  • c)non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilita' e professionalita' e sulle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 ((a euro 500.000));
  • d)non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro ((a euro 500.000)). I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze:
  • a)non osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13, 14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, lettera b);
  • b)omettono di collaborare o di dare seguito nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 2, lettera a). Alle sanzioni di cui al comma 2-bis si applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e 4-bis dell'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', la COVIP puo' dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. I fondi pensione e le societa' istitutrici di forme pensionistiche complementari rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I fondi dotati di soggettivita' giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 2025 al 1 gennaio 2026. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte in 5 capoversi.

… della COVIP e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro tolto: 25 aggiunto: 500.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la …

… con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro tolto: 25 aggiunto: 500.000;

… presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro tolto: 25 aggiunto: 500.000;

… del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro tolto: 25 aggiunto: 500.000;

… puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a tolto: 15.500 euro aggiunto: euro 500.000. I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art19quater · fonte del testo

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