Art. 5-sexies — Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive
Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalita', complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:
- a)il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica;
- b)coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;
- c)il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa' o ente, possiedono i requisiti di onorabilita' previsti dal decreto di cui al comma 1. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite.
Testo vigente dal 1 febbraio 2019
