Art. 19-sexies — Risoluzione stragiudiziale delle controversie
I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attivita' di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo ((...)) aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti ((...)) di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti ((...)) di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che ((risultino assicurate l'imparzialita' e l'indipendenza)) dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 e' alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
Testo vigente dal 21 aprile 2026
