Art. 13-septies — Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:
- a)sono accurate ed aggiornate;
- b)sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
- c)non sono fuorvianti e ne e' garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
- d)sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
- e)sono redatte in lingua italiana;
- f)sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.
Testo vigente dal 1 febbraio 2019
