Art. 13-ter — Informazioni ai potenziali aderenti
I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:
- a)le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
- b)le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
- c)le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;
- d)dove sono disponibili ulteriori informazioni. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attivita' della forma se tale periodo e' inferiore a cinque anni, nonche' le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.
Testo vigente dal 1 febbraio 2019
