Art. 13-sexies — Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite

Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art13sexies · fonte del testo

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