Art. 13-quinquies — Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile eta' di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Testo vigente dal 1 febbraio 2019
