Art. 185-bis — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(( Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:

  • a)e' un documento sintetico e autonomo;
  • b)e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
  • c)non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
  • d)e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
  • e)e' preciso e non fuorviante;
  • f)contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
  • g)contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti. 2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
  • a)le informazioni sul tipo di assicurazione;
  • b)una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
  • c)le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
  • d)le principali esclusioni per le quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
  • e)gli obblighi all'inizio del contratto;
  • f)gli obblighi nel corso della durata del contratto;
  • g)gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
  • h)le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
  • i)le modalita' di risoluzione del contratto)) 45
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo vigente dal 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art185bis · fonte del testo

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