Art. 185-ter — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita

(( Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:

  • a)e' un documento sintetico e autonomo;
  • b)e' presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;
  • c)non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;
  • d)e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
  • e)contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
  • f)contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:
  • a)le informazioni sul tipo di assicurazione;
  • b)una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;
  • c)le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
  • d)i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
  • e)gli obblighi all'inizio del contratto;
  • f)gli obblighi nel corso della durata del contratto;
  • g)la documentazione da presentare nel caso di sinistro;
  • h)le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;
  • i)le modalita' di risoluzione del contratto. Il documento informativo di cui al comma 1 e' redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento. 4. L'IVASS, con regolamento puo' stabilire le modalita' specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.)) 45
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo vigente dal 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art185ter · fonte del testo

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