Art. 30 — Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 147. - 1. E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

  • a)compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
  • b)viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
  • c)fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita' non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. 2. La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/2019

    Questione infondata
    29 maggio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente conforme - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, della legge n. 89 del 1913, come sostituito dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006. L'ordinanza di rimessione ha motivatamente e non implausibilmente escluso che la destituzione del notaio possa essere sostituita dalla meno grave sanzione della sospensione in presenza delle circostanze attenuanti previste dall'art. 144 della legge n. 89 del 1913 e ciò in ragione dell'affermata specialità della disposizione censurata, che - in caso di recidiva reiterata nell'illecito disciplinato dal primo comma dello stesso art. 147 - prevede sia "sempre" applicata la destituzione. L'astratta prospettabilità di un'interpretazione alternativa della disposizione censurata rispetto a quella fatta propria dal giudice a quo non inficia l'ammissibilità della questione, risultando a tal fine sufficiente che il giudice esplori la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale e la escluda consapevolmente. Invero, il fatto che il rimettente abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una determinata interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dal momento che la verifica dell'esistenza e della correttezza di interpretazioni alternative è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2017, n. 194 del 2017, n. 180 del 2017, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017, n. 111 del 2016, n. 95 del 2016, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).

    Art. 30 Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai · Art. 7 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art30 · fonte del testo

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