Art. 38 — Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai e' la Commissione della circoscrizione nella quale e' compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede. 2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale e' assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art38 · fonte del testo

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