Art. 7 — Riconoscimento dei documenti di certificazione dei macchinisti di paesi non appartenenti alla Comunità europea
Nel quadro degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, possono essere riconosciuti i documenti di certificazione dei macchinisti del Paese non appartenente alla Comunita' europea che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
