Art. 8 — Requisiti minimi
Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 9 e 10. Per ottenere un certificato e affinche' questo resti valido, il richiedente deve essere titolare di una licenza valida e possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 11 e 12. L'Italia riconosce le licenze rilasciate da altri Stati membri conformemente alla direttiva.
Testo vigente dal 21 gennaio 2011
