Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 264 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari che non siano espressamente abrogate dal presente decreto o non risultino comunque con esso incompatibili. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e specialmente del possesso del margine di solvibilita' e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, fermo restando quanto disposto dall'art. 22, nonche' di attivi congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto. Le imprese di cui al comma 1 debbono essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono disporre di adeguate procedure di controllo interno. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo 18 (assistenza) di cui al punto A) della tabella allegata, la vigilanza dell'ISVAP si estende anche al controllo del personale e dei mezzi tecnici di cui le imprese stesse dispongono per fornire l'assistenza promessa. L'ISVAP vigila affinche' le imprese di cui al comma 1 che svolgono attivita' sia in regime di stabilimento che di liberta' di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilita' sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attivita' e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio delle stesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art21 · fonte del testo

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