Art. 72 — Criteri di valutazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 265 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dal presente decreto. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, la difformita' sia irrilevante o, in casi eccezionali, consenta una migliore rappresentazione. Tali deroghe sono indicate nella nota integrativa e debitamente motivate. Le disposizioni del comma 2, non sono applicabili agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese incluse nel consolidamento e' basata sull'applicazione di disposizioni dello Stato estero di appartenenza specifiche al campo assicurativo, ne' agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore hanno un'incidenza sui diritti degli assicurati o ne sono la base. Se e' applicata tale deroga, ne va fatta menzione nella nota integrativa. L'eventuale differenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere gia' pagato o da pagare e' ricompresa nel bilancio consolidato stesso, se e' probabile che tale differenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese consolidate. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche e' indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art72 · fonte del testo
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