Il reddito minimo di inserimento e' destinato alle persone in situazione di difficolta' ed esposte al rischio della marginalita' sociale. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di poverta' stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o piu' persone tale soglia di reddito e' determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento e' destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravita' accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti destinatari debbono altresi' essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprieta', il cui valore non puo' eccedere la soglia indicata dal comune. Il reddito minimo di inserimento e' erogato al destinatario per un anno, e puo' essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi. La situazione reddituale e' definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilita' previsti dal presente decreto alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione e' allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

Testo vigente dal 20 luglio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 366/2002

    Questione inammissibile
    18 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone condizioni negative di ordine patrimoniale - ritenute eccessivamente onerose a fronte di situazioni che non superano la "soglia di povertà" - per l'accesso all'istituto del reddito minimo di inserimento. Infatti il rimettente ha lasciato incompiuto quel tentativo di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è tenuto prima di sollevare l'incidente di costituzionalità. - V., 'ex plurimis', citate ordinanze n. 322/2001, n. 177/2000 e n. 592/2000.

    Art. 6 Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento · Art. 3 cost. · Art. 483 c.p. · Art. 640 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237~art6 · fonte del testo

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