Art. 2 — Durata e obiettivi della sperimentazione
La durata della sperimentazione non puo' essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000. Obiettivi della sperimentazione sono:
- a)verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalita' sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico;
- b)verificare l'idoneita' e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;
- c)verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito;
- d)individuare strumenti di verifica in itinere e di valutazione finale delle attivita' di integrazione.
Testo vigente dal 20 luglio 1998
