Art. 1 — Istituto del reddito minimo di inserimento
Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, e' una misura di contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalita' sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. Il reddito minimo di inserimento e' costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.
Testo vigente dal 20 luglio 1998
