Art. 8 — Integrazione del reddito
L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito e' pari alla differenza tra la soglia di L. 500.000 mensili per l'anno l998, di L. 510.000 mensili per l'anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile percepito, come determinato ai sensi dell'articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o piu' persone la soglia e' determinata sulla base delle scale di equivalenza allegate al presente decreto. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Essa non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed ai fini fiscali e' equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di poverta'. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune puo' erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
Testo vigente dal 20 luglio 1998
