Art. 7 — Requisiti
Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti indicati all'articolo 6 che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, in uno dei comuni che effettuano la sperimentazione. Ai soggetti in eta' lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilita' a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilita' al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione non e' temporaneamente richiesto:
- a)per coloro che sono impegnati in attivita' di recupero scolastico o di formazione professionale;
- b)per coloro che attendono alla cura di figli in eta' inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravita' accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c)per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attivita' lavorativa.
Testo vigente dal 20 luglio 1998
