Art. 27 — Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «che dispongono di idonee risorse tecnologiche» sono soppresse;
- b)il comma 2 e' abrogato. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: «Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
