Art. 28 — Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»;
- b)al comma 2, le parole: «puo' raccogliere» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie»;
- c)al comma 2-bis, dopo le parole: «per la costituzione» sono inserite le seguenti: «, l'identificazione»;
- d)al comma 2-ter, dopo la lettera e) e' aggiunta in fine a seguente: «e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
