Art. 9 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»;
- b)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.»;
- c)al comma 1-ter, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.»;
- d)al comma 3, dopo le parole: «servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,»;
- e)al comma 5-bis, dopo le parole: «riguardanti l'erogazione», sono inserite le seguenti: «attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
