Art. 17 — Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici»;
- b)il comma 1 e' abrogato;
- c)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.»;
- d)al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse.
Testo vigente dal 13 settembre 2016
