Art. 32 — Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «posta elettronica» sono inserite le seguenti: «o in cooperazione applicativa»;
- b)al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato» sono sostituite dalle seguenti: «segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
