Art. 37 — Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse;
- b)al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) i bandi di concorso.»;
- c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.»;
- d)i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
- e)il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»;
- f)al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «che lo riguardano.»;
- g)al comma 3, la parola «: autenticazione» e' sostituita dalla seguente: «identificazione».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
