Art. 25 — Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
