Art. 37 c.a.d. — Cessazione dell'attività

((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al ((AgID)) e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un ((prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell'attivita' del ((prestatore di cui al comma 1)) tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID)) che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'. (( Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio. ))

Testo vigente dal 14 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. 16 parole tolte, 96 parole aggiunte.

Il tolto: certificatore qualificato o accreditato aggiunto: prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al tolto: DigitPA aggiunto: AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. Il tolto: certificatore aggiunto: prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro tolto: certificatore aggiunto: prestatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un tolto: certificatore aggiunto: prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Il tolto: certificatore aggiunto: prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Il tolto: DigitPA aggiunto: AgID rende nota la data di cessazione dell'attivita' del tolto: certificatore accreditato aggiunto: prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6. Qualora il tolto: certificatore qualificato aggiunto: prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un tolto: certificatore aggiunto: prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della … lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso tolto: DigitPA aggiunto: AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'aggiunto: . Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art37 · fonte del testo

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